Art. 3.
(Impiego delle risorse).

      1. I proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, e destinati alla costruzione o al reperimento di nuovi alloggi di servizio, in misura non inferiore al 90 per cento.